Nel linguaggio corrente dell’edilizia, «preventivo» e «offerta» si usano spesso come sinonimi. Nella maggior parte dei casi, questo non crea problemi. La confusione diventa fastidiosa quando una «fattura proforma» entra nella conversazione, perché quel documento non svolge affatto lo stesso ruolo.
Preventivo e offerta: la stessa cosa, nella pratica dell’edilizia
Giuridicamente, i due termini descrivono una proposta di contratto (un’offerta ai sensi del diritto delle obbligazioni, che il cliente accetta o rifiuta). «Preventivo» è il termine d’uso nell’edilizia (con il dettaglio delle voci quantificate); «offerta» è un termine più generico usato in altri settori per designare la stessa cosa. Nessuna differenza di valore giuridico tra i due in questo contesto.
La fattura proforma non è una fattura, e non impegna a nulla
Una fattura proforma è un documento informativo che presenta un importo stimato, spesso utilizzato per pratiche amministrative (fascicolo di finanziamento, dogana). Non costituisce tuttavia né un credito giuridico, né un’accettazione contrattuale. A differenza di un preventivo accettato, non impegna nessuna delle due parti.
Perché la distinzione conta
Un preventivo accettato dal cliente crea un contratto d’appalto: entrambe le parti sono impegnate
Una fattura proforma non crea alcun obbligo di pagamento (informa, senza impegnare)
Una vera fattura (emessa dopo l’esecuzione o come acconto) crea, invece, un credito esigibile con scadenza
Il rischio concreto di una confusione: inviare una «fattura proforma» pensando di aver messo al sicuro un impegno del cliente, mentre non è avvenuta alcuna accettazione contrattuale reale. Il cliente può quindi ritirarsi senza alcuna conseguenza giuridica, a differenza di un preventivo debitamente accettato.
Preventivi, fatture, acconti: ognuno al suo posto
Cantia distingue chiaramente ogni stato del documento (bozza, preventivo inviato, accettato, fatturato) per non confondere mai una proposta con un impegno reale.
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