La SIA 118 e la SIA 108 sono due norme contrattuali distinte edite dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, spesso confuse a causa dei loro numeri vicini. Non regolano lo stesso rapporto, e applicare una al posto dell’altra per errore può falsare punti essenziali come la garanzia o la responsabilità.
Cosa copre ciascuna norma
Norma
Rapporto coperto
Esempio tipico
SIA 118
Committente ↔ Impresario (contratto d’appalto)
Un muratore o un elettricista che esegue lavori
SIA 108
Committente ↔ Mandatario (contratto di mandato)
Un architetto o un ingegnere che progetta/dirige un progetto
La SIA 118 si applica a un contratto d’appalto (art. 363 CO e seguenti): l’impresario deve un risultato (l’opera terminata). La SIA 108 si applica invece a un contratto di mandato (art. 394 CO e seguenti), dove il mandatario deve mezzi e diligenza, non un risultato garantito. Questa distinzione cambia fondamentalmente il regime di responsabilità applicabile.
Come la SIA 118, nessuna delle due è automatica
Né la SIA 108 né la SIA 118 si applicano di default: devono essere esplicitamente menzionate nel contratto o nel preventivo
In loro assenza, solo il Codice delle obbligazioni disciplina il rapporto, con regole talvolta meno dettagliate
Un artigiano che esegue lavori (non progettazione) deve riferirsi alla SIA 118, mai alla SIA 108
Per un artigiano edile, è quasi sempre la SIA 118 quella pertinente
La SIA 108 riguarda i mestieri di progettazione e direzione di progetto. Un impresario che esegue lavori rientra invece nel regime del contratto d’appalto, quindi nella SIA 118 se viene applicata.
Menzionate la norma giusta su ogni preventivo
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