Il principio di base del diritto svizzero è chiaro: le vacanze devono essere godute in natura e non possono in linea di principio essere sostituite da una prestazione in denaro finché dura il rapporto di lavoro (art. 329d CO). Un datore di lavoro che «paga» sistematicamente le vacanze non prese invece di farle prendere corre un rischio giuridico, anche se la prassi resta diffusa in alcune piccole strutture.
Perché la compensazione in denaro è rischiosa
Il pagamento in contanti delle vacanze durante il contratto è ammesso solo in casi molto limitati, tipicamente un impiego di breve durata o irregolare in cui il riposo effettivo non è praticabile. Per un dipendente in posizione stabile nell’edilizia, questa non è in linea di principio la regola, e un controllo successivo può riqualificare questi pagamenti ed esigere comunque che i giorni siano effettivamente presi o compensati.
Il riporto da un anno all’altro è possibile se resta ragionevole e non si accumula indefinitamente
Il datore di lavoro ha il diritto di fissare la data delle vacanze tenendo conto dei desideri del dipendente, nella misura compatibile con l’azienda
Alla fine del rapporto di lavoro, il saldo non preso deve essere pagato, questa volta in denaro
Un CCL settoriale può fissare regole complementari sul riporto o sulla pianificazione
La vera posta in gioco operativa: pianificare le vacanze prima di fine anno
Un saldo che esplode a dicembre traduce spesso una mancanza di visibilità sul planning di cantiere. Il datore di lavoro esita a liberare personale per paura di ritardare i lavori in corso.
Un planning di squadra che anticipa le assenze
Il modulo Planning di Cantia offre una vista chiara dei cantieri in corso e del team disponibile. Quanto basta per pianificare le vacanze senza ritrovarsi a corto di manodopera in piena stagione.
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